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Contract Signature

Statuto della Fondazione

VERSIONE ORIGINALE

ART. 1 – COSTITUZIONE

 

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie” con sede in Bologna Via Calori n. 6, presso l’Istituto di Medicina dello Sport. La Fondazione non ha scopo di lucro.

 

ART. 2 -  SEDI SECONDARIE

 

Sedi Secondarie, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’Estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo dell’attività istituzionale.

 

ART. 3 – SCOPI

 

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

  1. promozione dello sviluppo delle scienze motorie, nonché dello sviluppo e aggiornamento della formazione e della cura scientifica e tecnica legate all’educazione fisica;

  2. promozione e sostegno delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca dei Corsi di Studio per le  Scienze Motorie  istituiti  nell’Università degli studi di Bologna, nonché di altre istituzioni e soggetti pubblici o privati svolgenti compiti e attività di cui alla lettera a)

Per l’attuazione delle suddette finalità, la Fondazione potrà svolgere ogni attività necessaria e utile, e tra l’altro in particolare:

  • attività culturali quali: convegni, conferenze, congressi, meetings, cenventions, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, nonché attività sportive:

  • attività editoriali quali: pubblicazioni di riviste, di atti di congressi e di seminari, di volumi, di studi e di ricerche:

  • contribuire con finanziamenti all’attività istituzionale dei Corsi di Studio di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bologna o degli altri soggetti indicati al punto b), anche mediante la copertura degli onieri connessi alle attività didattiche, ivi compresa l’istituzione di posti da docente e ricercatore, di assegni di ricerca, il sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, il finanziamento delle attività scientifica, didattica e di ricerca, di premi di studio, di borse di studio e di tutorato, il reperimento dei beni mobili ed immobili necessari alle attività istituzionali.

 

ART. 4 – ATTIVITA’ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, tra l’altro, potrà:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

  3. concorrere alla costituzione o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente alla promozione della musica, della cultura, dell’arte e dello sport;

  4. costituire ovvero concorrere alla costituzione o partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, e per il perseguimento degli scopi istituzionali, a cooperative e/o società di persone e/o capitali.

ART. 5 – PATRIMONIO

 

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro all’atto della sua costituzione;

  • dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

  • dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possano essere destinate ad incremento del patrimonio;

  • da contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici, attribuiti al Fondo in dotazione,

 

ART. 6 – FONDI DI GESTIONE

 

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

  • dai contributi degli Aderenti;

  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione saranno necessariamente impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

 

L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 20 aprile successivo il rendiconto annuale consuntivo.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni, ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da un membro del Consiglio di Amministrazione munito di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano delle attività della Fondazione o per l’acquisto dei beni strumentali per l’incremento o il miglioramento delle sue attività.

E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposte dalla Legge.

 

ART. 8 – PARTECIPANTI ADERENTI (O ADERENTI)

 

Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, del Consiglio Generale.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I partecipanti aderenti possono costituirsi in organismo collegiale per nominare un eventuale proprio rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 9 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

 

La qualifica di Aderente, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 12, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile.

 

ART. 10 – FONDATORI

 

Sono Fondatori, in considerazione dell’intervento alla costituzione, i signori:

Prof. Rizzoli Carlo

Prof. Bottari Carlo

Prof.ssa Manferrari Maria Rosa

Prof. Roversi Monaco Fabio

Prof. Tentoni Claudio

Prof. Valenti Pino

Il primo degli originari Fondatori assume, per il primo mandato (art. 14), la qualità di Presidente della Fondazione per cinque anni.

Il secondo degli originari Fondatori assume, per il primo mandato (art. 14) l’incarico di Segretario Generale della Fondazione per cinque anni.

 

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

 

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio Generale;

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Presidente;

  • il Segretario Generale;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti

 

 

ART. 12 – CONSIGLIO GENERALE

 

Il Consiglio Generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Ne fanno parte di diritto il Presidente che lo presiede ed il Segretario Generale che funge da segretario del Consiglio stesso.

Hanno facoltà di entrare a farne i Fondatori, nonché i rappresentanti dei partecipanti aderenti alle condizioni previste dal precedente art. 8.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

  • nominare, i membri del Consiglio di Amministrazione;

  • eleggere i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti;

  • stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all’articolo 8 possano divenire Aderenti;

  • determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, preposti dal Consiglio di Amministrazione;

  • approvare le modifiche statuarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

  • deliberare le modifiche statuarie che ritenga necessarie;

  • deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio.

ART 13. – CONVOCAZIONE QUORUM DEL CONSIGLIO GENERALE

 

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce nei termini di legge ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione ed il relativo Ordine del Giorno, non chè le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche a non meno di un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene, con telegramma inviato con tre giorni di preavviso.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, un altro membro del Consiglio Generale.

Ogni membro può partecipare al Consiglio con un massimo di deleghe, oltre al proprio voto.

Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei membri; in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Per  le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie, il rinnovo del periodo di durata previsto all’art. 19 e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Generale. In caso di impedimento del Presidente, in Consiglio sarà presieduto dal fondatore più anziano. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario Generale.

 

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri eletti dal Consiglio Generale fra docenti, operatori e qualificati esperti delle materie di cui all’oggetto della Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

  • nominare il Presidente e il Segretario Generale della Fondazione, fatta eccezione per il primo mandato quinquennale per il quale si procede a norma dell’arti. 10;

  • proporre al Consiglio Generale le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

  • predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo;

  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati a donazioni, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni immobili;

  • proporre eventuali modifiche staturarie;

  • svolgere tutti gli ulteriori compiti di amministrazione ordinaria.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il Presidente; può altresì attribuire ad un Consigliere le funzioni di Tesoriere.

 

 

ART. 15 – CONVOCAZIONE  E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almenno metà dei membri, con lettera raccomandata da spedirsi con almeno otto giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma inviato con tre giorni di preavviso.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza semplice dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere saranno redatte su apposito libro da tenersi con le stesse modalità previste per l’omologo libro delle Società per azioni.

 

ART. 16 - PRESIDENTE

 

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Segretario Generale, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Ed inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

 

ART. 17 – SEGRETARIO GENERALE

 

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell’attività della Fondazione e funge da segretario del Consiglio Generale. In particolare, il Segretario Generale:

  • provvede all’organizzazione ed al coordinamento delle attività della Fondazione;

  • cura l’amministrazione economica e finanziaria della Fondazione, d’intesa con il Tesoriere, se nominato.

Su delega del Presidente può curare particolari attività ed, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

 

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di provata competenza professionale eletti dal Consiglio Generale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato.

Il Collegio ha il compito di controllare l’amministrazione della Fondazione e di vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto.

Deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori può chiedere agli amministratori notizie sulle operazioni legate alle varie attività della Fondazione.

Di ogni accertamento eseguito i Revisori o il Collegio devono farne annotazione sull’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Revisori.

Il Collegio ha infine il compito di redigere un proprio verbale di valutazione del bilancio di fine anno predisposto dal Consiglio di Amministrazione, segnalando alla Presidenza eventuali illeciti o anomalie.

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione amministrativa della Fondazione, il Collegio dei Revisori può valutare la possibilità di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

ART. 19 – DURATA DELLA FONDAZIONE

 

La durata della Fondazione è di 99 (novantanove) anni ed, al termine, il Consiglio Generale può deliberare il rinnovo per un uguale periodo.

 

ART. 20 – CONTROVERSIE

 

In caso di controversie e per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si farà riferimento alle Leggi vigenti in materia di Fondazioni.

 

ART. 21 SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto all’Università degli Studi di Bologna che lo destinerà ai Corsi di Studio di Scienze Motorie.

 

F.TO: FRANCESCO ANTONIO MANZOLI

 

F.TO: FEDERICO ROSSI   NOTAIO

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